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Consulenza - Archivio consultabile gratuitamente

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Servizio di consulenza fiscale, tecnica e commerciale per gli operatori dell'autotrasporto nazionale ed internazionale.

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  Consulenze selezionate: 639
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Consulenza: 33 Data consulenza: 03/19/2003
Oggi ho visto la Vostra risposta. Grazie. Da un lato mi conforta il fatto che anche Voi condividete le mie perplessità; dall'altro però mi chiedo che cosa possa fare mio padre, visto che la USL di competenza ritiene che il suo veicolo non sia conforme con i requisiti dell'Ordinanza. Inoltre in questa Ordinanza (del 2 marzo 2000) non è chiaro (o per lo meno non lo è per me) come la stessa si applichi a veicoli non immatricolati come "negozi mobili" (come nel caso del veicolo di mio padre), visto che la definizione credo sia nata con l'Ordinanza stessa.
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Occorre, a questo punto, fare chiarezza sulla categoria dei veicoli in parola e cioè i veicoli adibiti al "trasporto specifico" e quelli ad "uso speciale" (art.54 comma 1 lettera f) e g) C.d.S.). Il "negozio mobile" rientra fra i veicoli ad "uso speciale" e, per poter esercitare l'attività di esercizio, come nel Suo caso, di venditore ambulante di prodotti alimentari occorre: 1° collaudare il veicolo presso la MCTC ed ottenere la carta di circolazione con il riconoscimento di "veicolo ad uso speciale - Negozio Mobile" (art.54, c.1 lettera f) CdS). Precisiamo che tale obbligo sussisteva ancor prima dell'Ordinanza 2.3.2000. 2° richiedere l'autorizzazione sanitaria conformemente all'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2.3.2000, art. 1, c.2 lett. e). Quindi, se alla data del 2.3.2000 il Suo veicolo era già collaudato dalla MCTC come "negozio mobile", allora può invocare l'esenzione dal campo di applicazione dell'Ordinanza ai sensi dell'art.4 della stessa, ma se, come ci pare di avere capito, il veicolo in parola era "solo" collaudato come veicolo adibito al "trasporto specifico", allora dovrà sottostare interamente a quanto previsto dall'Ordinanza stessa.

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Consulenza: 32 Data consulenza: 03/17/2003
Mio padre attualmente possiede un veicolo Piaggio Porter, dotato di cassone refrigerato, con il quale vende prodotti ittici sia al mercato sia ambulante. Recentemente la USL di competenza gli ha revisionato l' autorizzazione limitandola al solo trasporto in quanto il veicolo non avrebbe i requisiti previsti dall'Ordinanza del 2 marzo 2000. Gli sono stati contestati essenzialmente due punti: - non ha le dimensioni di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a), relative ai cosidetti "negozi mobili", come definiti all'Art. 1, comma 2, lettera e); - non ha l'erogatore di acqua calda. Va bene il secondo punto, ma per il primo... risulta dall'Art. 4, comma 5 che le suddette dimensioni si applicano ai negozi mobili immatricolati successivamente alla data di entrata in vigore dell'Ordinanza (cioè 31 marzo 2002). Il veicolo è stato immatricolato nel 1997 come Autoveicolo per trasporto specifico. In tutto questo c'è qualcosa che non mi convince, siete dello stesso parere?
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siamo perfettamente d'accordo con Lei: infatti, come anche Lei sostiene, l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2.3.2000, art.4, c.5, recita esattamente "I valori delle dimensioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai negozi mobili immatricolati successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza".

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Consulenza: 31 Data consulenza: 03/08/2003
Egregi Signori, sono "Padroncino" da poco e trovo difficoltà nello stabilire il prezzo delle mie prestazioni, sopratutto trasporti in ADR (35 quintali). Ci sono "listini prezzi" sul mercato, e se si dove si trovano ?
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Ci sono le tariffe a forcella e potrà richiederle alla Sua associazione di categoria (CNA-Fita, Confartigianato, ecc.).

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Consulenza: 30 Data consulenza: 03/06/2003
sono in possesso di licenza conto terzi per un mezzo di peso complessivo fino a 115 q.li. Devo acquistare un automezzo di peso complessivo fino a 180 q.li. Cosa devo fare: 1-comprare una licenza nel mercato 2-esiste una possibilità diversa (domanda di raddoppio con conversione??) La ringrazio per la risposta che mi vorrà dare. Saluti
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Solo se Lei, entro il 30.6.2001, ha richiesto il raddoppio del tonnellaggio della propria autorizzazione oggi può acquistare qualunque tipo di veicolo. In caso contrario, purtroppo, dovrà acquistare una autorizzazione per cessata attività.

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Consulenza: 12 Data consulenza: 03/05/2003
Per poter iscrivere la cooperativa all'Albo autotrasportatori conto terzi per veicoli con portata utile maggiore di 35 q.li o peso complessivo superiore a 60 q.li, si può acquisire la licenza da un cessionario. Se si in che modo? COrdiali Saluti Grazie
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La domanda è formulata in maniera incomprensibile: una cosa è la iscrizione all'Albo ed un'altra è l'autorizzazione: Per l'iscrizione all'Albo occorre un preposto munito della capacità professionale, che è individuale e può disporne un socio, ma anche un dipendente. Per l'autorizzazione, con veicoli fino a 70 q.li di portata e 115 q.li di complessivo, questa è libera e si richiede semplicemente alla MCTC; oltre quel limite è necessario che la Coop. l'acquisisca o per conferimento da parte di un socio oppure per cessione di azienda da parte di un terzo. Nel caso in cui la Sua esigenza non sia stata soddisfatta, La preghiamo di voler riformulare la domanda in maniera più chiara.

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Consulenza: 28 Data consulenza: 03/04/2003
Svolgo l'attività di corriere per la DHL volevo sapere se per la mia categoria è obbligatorio o meno l'iscrizione all'Inail.
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Tutte le attività soggette a rischio di infortunio, e la Sua sicuramente lo è, sono soggette obbligatoriamente all'iscrizione al'Inail.

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Consulenza: 29 Data consulenza: 02/28/2003
vorrei avere i riferimenti normativi del trasporto animali vivi, soste e strutture per le soste.
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Tutti i riferimenti normativi relativi alla protezione degli animali vivi durante il trasporto li potrà trovare nel D.L. 30.12.92 n.532 avente per oggetto "attuazione della Direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali vivi durante il trasporto", pubblicato sulla G.U. n.7 dell'11/1/93, parzialmente modificato con successivi D.L. 20.10.98 n.388 e D.L. 22.05.99 n.196.

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Consulenza: 27 Data consulenza: 02/28/2003
vorrei sapere tutto sul N.C.C. (noleggio con conducente)l'iva del 10% viene applicata anche entro i 50Km? in base a che legge? ringrazio anticipatamente per la Vostra cordiale risposta.
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L'applicazione e l'aliquota dell'IVA, nel campo taxi e noleggio con conducende, dipende dal tipo di licena: - NOLEGGIO CON CONDUCENTE (art.85 DL 30.4.92 n.285) ha un imponibile Iva del 10% (punto 127 Novies Tab.A parte III DPR 633/72) - SERVIZIO DI PIAZZA CON AUTOVETTURE, CON CONDUCENTE - TAXI (art.86 DL 30:4:92 n.285) per trasporti entro i 50 km. è esente da Iva (art.10 punto 14 DPR 633/72).

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Consulenza: 26 Data consulenza: 02/26/2003
DOVREI ACQUISTARE UNA IMPRESA DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI MA MI OCCORRE LA CAPACITA' PROFESSIONALE IN QUANTO SONO STATO BOCCIATO ALL'ESAME E DEBBO ANCORA ASPETTARE!. PER NON PERDERE QUESTA APPORTUNITA' LAVORATIVA POSSO FARE UNA CESSIONE DI AZIENDA ( SENZA AUTOCARRO ) E QUINDI INTESTARMI LA LICENZA DI QUESTA PERSONA E TENERLA SOSPESA SENZA ESERCITARE FINO A QUANDO NON AVRO' LA CAPACITA' PROFESSIONALE O RISCHIO CHE QUANDO ANDRO' AD ISCRIVERMI ALL'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI CON IL CERTIFICATO DI CAPACITA' PROFESSIONALE NON MI DANNO PER BUONO IL PASSAGGIO FATTO CON IL NOTAIO PERCHE' NON POTEVO INTESTARMI UNA LICENZA SENZA AVERE I REQUISITI. NEL FRATTEMPO ESERCITEREI QUELLA ATTIVITA' COME DIPENDENTE DELL'AZIENDA DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI DI MIO SUOCERO CHE AVREBBE ACQUISTATO DA QUELLA CEDENTE SOLO L'AUTOCARRO PER SVOLGERE IL LAVORO.
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Al momento della stipula notarile della cessione d'azienda c/t non è indispensabile, anche se sarebbe sensato, avere tutti i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo. Però, entro i 12 mesi successivi alla data della stipula, il tutto dovrà essere regolarizzato, pena il decadimento dei diritti sull'autorizzazione ceduta, che verrà definitivamente revocata.

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Consulenza: 25 Data consulenza: 02/24/2003
Buongiorno sono un giovane della provincia di Milano e vorrei acquistare un furgone per poter poi svolgere l'attività di trasporto merci conto terzi,con veicoli fino a 6 ton. di complessivo e fino a 3,5 ton. di portata utile. Come posso iniziare? Occorre il superamento di un esame o basta solamente l'iscrizione all'albo e se si quali documenti occorrono? Grazie e cordiali saluti
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Attualmente è ancora possibile iscriversi all'Albo Autotrasportatori per il trasporto per conto di terzi con veicoli con peso complessivo fino a 6 ton. e 3,5 di portata senza dover preventivamente sostenere l'esame di ammissione; è sufficiente dimostrare il requisito della moralità. Prevediamo che a brevissimo sarà necessario, anche per questi veicoli, l'esame preventivo. Consiglio: si sbrighi e si rivolga ad un buon studio di consulenza (Agenzia Pratiche Auto).

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Attenzione: essendo le materie trattate in continua evoluzione è consigliabile controllare la data di rilascio indicata per ogni consulenza.