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Servizio di consulenza fiscale, tecnica e commerciale per gli operatori dell'autotrasporto nazionale ed internazionale.

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Consulenza: 599 Data consulenza: 06/04/2004
rif:596 l'articolo 46 della legge 298/74 cita che con la licenza in conto proprio non si può esercitare il conto terzi almeno che venga fatto un documento di trasporto occasionale. Nulla ho trovato sul conto terzi che trsporta il conto proprio; mi sapreste dire cortesemente a quale normativa fate riferimento? Grazie e scusate se insisto.
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Esattamente alla 298/74. Infatti, come lei ha citato, l'art.46 autorizza il conto proprio, in situazioni particolari, al trasporto occasionale di merce non propria, ma nulla dice relativamente al conto terzi. Implicitamente significa che ciò non è MAI concesso al conto terzi. Cordiali saluti.

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Consulenza: 598 Data consulenza: 06/04/2004
trattasi di societa' commerciale.possediamo un automezzo che utilizziamo per le consegne a mezzo mittente. E'possibile utilizzare tale mezzo per noleggio a caldo ad una ditta commerciale per eseguire le consegne?
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Considerato che metterebbe a disposizione anche l'autista, non si può più parlare di noleggio ma si configurebbe l'attività (abusiva) di autotrasporto di merci per conto di terzi. Cordiali saluti.

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Consulenza: 597 Data consulenza: 06/03/2004
se nell'anno si acquista un auto nuova e la si rivende dopo 5 mesi, acquistandone un'altra a Ottobre, potendo detrarre le quote di ammortamento per una sola auto , si devono ripartire le quote delle due auto per gli effettivi mesi di possesso, oppure si ammortizza solo l'ultima posseduta al 31 dicembre per l'intera quota di ammortamento del 25% per quell'anno ? Grazie piercarlo
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La seconda vettura, presente al 31/12, essendo stata acquistata in corso d'anno, si ammortizzerà con l'aliquota del 12,5% (50% dell'aliquota prevista). La prima vettura, poi rivenduta, si ammortizzerà all'alicquota del 12,5% in proporzione ai mesi di possesso. Dalla vendita ne deriverà una plusvalenza o una minusvalenza. Cordiali saluti.

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Consulenza: 596 Data consulenza: 05/31/2004
AVENDO UNA LICENZA PER TRASPORTO DI COSE IN CONTO TERZI, SI PUò TRASPORTARE MERCE PROPRIA?
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Con l'autorizzazione conto terzi non è mai possibile trasportare merci proprie. Cordiali saluti.

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Consulenza: 595 Data consulenza: 05/31/2004
Dovendo effettuare un trasporto di masserizie dall'Italia in Svizzera per un cittadino Svizzero con un mezzo di 6.7 tonnellate vorrei sapere quali documenti occorrono. ringrazio anticipatamente Rosso autotrasporti
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Arrivati in frontiera, occorre munirsi dell'autorizzazione a titolo precario (ID-CARD) mediante domanda (verrà fornita in frontiera) e pagamento della tassa per l'utilizzo delle infrastrutture svizzere. Per ulteriori informazioni può consultare anche il sito www.zoll.admin.ch . Cordiali saluti.

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Consulenza: 594 Data consulenza: 05/28/2004
Cortesemente avrei bisogno di una delucidazione: La licenza per autotrasporti conto terzi senza limite quanto può costare indicativamente? Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
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L'attuale prezzo di mercato si aggira intorno agli 8.500 euro. Cordiali saluti.

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Consulenza: 593 Data consulenza: 05/28/2004
riferimento 591 potrei prendere con contratto di usufrutto il mezzo dall'azienda di trasporti e diventare autotrasportatore? se si che tipo di usufrutto si intende? Vi ringrazio anticipatamente e cordiali saluti.
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E' possibile. L'usufrutto è la proprietà dell'uso e può essere ceduta ferma restando la nuda proprietà al proprietario. Può essere a tempo determinato o anche indeterminato. Nel caso in cui sia a tempo determinato la scadenza dell'autorizzazione coinciderà con la scadenza dell'usufrutto. Cordiali saluti.

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Consulenza: 592 Data consulenza: 05/28/2004
rif:51 Un azienda di nuova iscrizione,dopo aver acquistato la prima autorizzazione per cessata attività (intestandosi quindi dei veicoli) puo a sua volta rivendere a terzi la stessa autozizzazione acuistata ? ovvero cedere l'intero parco veicolare ?
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La cosa è possibile fino a quando non saranno definitivamente liberalizzate tutte le autorizzazioni (01.01.2005 ?). Cordiali saluti.

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Consulenza: 591 Data consulenza: 05/27/2004
si può ottenere l'iscrizione all'albo dei trasportatori con il mezzo a noleggio?
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No. Il veicolo deve essere in disponibilità all'azienda mediante proprietà, contratto di usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio oppure in locazione con facoltà di compera (leasing). Cordiali saluti.

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Consulenza: 590 Data consulenza: 05/27/2004
Gentile consulente, la nostra azienda, di spedizioni, ha molto a che fare con gli autotrasportatori e spesso ci troviamo di fronte a veri dilemmi. P.es.: vi è un termine per il trasportatore per segnalare la perdita della merce? se non ce l'ha comunicato dopo 4 mesi ricorre la colpa grave? cosa comprende esattamente la colpa grave? devo accettare senza controbatter la denuncia di smarrimento della merce fatta dall'autotrasportatore? (potrebbe averla sottratta e poi dirmi che l'ha persa rimborsandomi 6.20 al kilo..) Chiedo delucidazioni,grazie, MG
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Costretti dalla necessità di sintesi la invitiamo a consultare, innanzitutto, la nostra consulenza n.296, poi, dal punto di vista legale per quanto riguarda la custodia delle cose da trasportare, la responsabilità è del vettore e viene definita "responsabilità ex recepto". Tale responsabilità, pur fondata sull'imputabilità al vettore della causa del danno, si distingue dalla responsabilità comune in quanto, per ottenere l'esenzione da tale responsabilità, è necessario dare la prova positiva che il danno è dipeso da un fatto esattamente idividuato, estraneo e non imputabile al vettore. Non è sufficiente, pertanto, provare di avere usato, nell'eseguire il trasporto, la diligenza richiesta dall'art.1176 CC: ogni causa equivoca o ignota ricade a carico del vettore. I casi di responsabilità riguardano l'inadempimento o il ritardo (art.1218 CC), la perdita o l'avaria delle cose consegnate (art.1693 CC). Questo rigido regime di responsabilità viene in parte attenuato per presunzione di caso fortuito (art.1696 CC). Nel suo caso, quindi, salvo patti in deroga, il risarcimento non può superare euro 6,20 per ogni kg. di merce. Qualora però sia fornita la prova che la perdita o l'avaria delle cose trasportate derivi da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi intenzionalmente o con temerarietà o con la consapevolezza che ne sarebbe potuto derivare una perdita o un danno (colpa grave), il limite indicato non si applica. Come ha sicuramente capito, la materia è molto complessa e merita, vista la vostra attività, un'attenta analisi da parte del vostro legale. Cordiali saluti.

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Attenzione: essendo le materie trattate in continua evoluzione è consigliabile controllare la data di rilascio indicata per ogni consulenza.